ClanDestiny (le pecorelle smarrite)

La riforma (???) della Costituzione

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    00 01/02/2016 18:56
    Art. 62
    Com'è:

    Art. 62.

    Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di
    febbraio e di ottobre.
    Ciascuna Camera puo' essere convocata in via straordinaria per
    iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di
    un terzo dei suoi componenti.
    Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, e' convocata di
    diritto anche l'altra.

    Come diventa:

    Art. 62.

    Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di
    febbraio e di ottobre.
    Ciascuna Camera puo' essere convocata in via straordinaria per
    iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di
    un terzo dei suoi componenti.
    Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, e' convocata di
    diritto anche l'altra.
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    Art. 73
    Com'è:

    Art. 73.

    Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un
    mese dall'approvazione.
    Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri
    componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge e' promulgata nel
    termine da essa stabilito.
    Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in
    vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione,
    salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

    Come diventa:

    Art. 73.

    Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un
    mese dall'approvazione.
    Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge e' promulgata nel
    termine da essa stabilito.
    Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in
    vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione,
    salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
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    Art. 81
    Com'è:

    ART. 81. 11
    Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio,
    tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
    Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti
    del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata
    a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi
    eccezionali.
    Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per
    farvi fronte.
    Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo
    presentati dal Governo.
    L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per
    legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
    Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti
    ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità
    del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti
    con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
    Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

    Come diventa:

    ART. 81. 11
    Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio,
    tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
    Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti
    del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei Deputati adottata
    a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi
    eccezionali.
    Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per
    farvi fronte.
    La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo
    presentati dal Governo.
    L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per
    legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
    Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti
    ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità
    del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti
    con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della
    Camera dei deputati
    , nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.
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    00 01/02/2016 19:05
    Art. 87
    Com'è:

    Art. 87.

    Art. 87.

    Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta
    l'unita' nazionale.
    Puo' inviare messaggi alle Camere.
    Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
    Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
    iniziativa del Governo.
    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
    regolamenti.
    Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
    trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione
    delle Camere.
    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
    difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
    deliberato dalle Camere.
    Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
    Puo' concedere grazia e commutare le pene.
    Conferisce le onorificenze della Repubblica.

    Come diventa:

    Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta
    l'unita' nazionale.
    Puo' inviare messaggi alle Camere.
    Indice le elezioni della nuova Camera dei Deputati e ne fissa la prima riunione.
    Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
    iniziativa del Governo.
    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
    regolamenti.
    Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
    trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione
    della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere.
    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
    difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
    deliberato dalla Camera dei deputati.
    Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
    Puo' concedere grazia e commutare le pene.
    Conferisce le onorificenze della Repubblica.

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    Art. 120
    Com'é:

    ART. 120.
    La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito
    tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi
    modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né
    limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
    nazionale.
    Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane,
    delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
    internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave
    per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
    dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei
    livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo
    dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure
    atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
    principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.


    Come diventa:
    ART. 120.
    La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito
    tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi
    modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né
    limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
    nazionale.
    Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane,
    delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
    internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave
    per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
    dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei
    livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo
    dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure
    atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
    principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

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    Art. 121
    Com'è:

    ART. 121
    Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
    Presidente.
    Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e
    le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte
    di legge alle Camere.
    La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
    Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della
    Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
    dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
    conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.


    Come diventa:

    ART. 121.
    Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
    Presidente.
    Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e
    le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte
    di legge alla Camera dei deputati.
    La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
    Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della
    Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
    dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
    conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
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    Art. 122
    Com'è:


    ART. 122.
    Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del
    Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri
    regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei
    principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce
    anche la durata degli organi elettivi.
    Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una
    Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro
    Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
    Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
    I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
    espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
    Il Presidente della Giunta regionale,salvo che lo statuto regionale disponga
    diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto
    nomina e revoca i componenti della Giunta


    Come diventa:

    ART. 122.
    Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del
    Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri
    regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei
    principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce
    anche la durata degli organi elettivi.
    Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una
    Giunta regionale e alla Camera dei deputati, ad un altro
    Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
    Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
    I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
    espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

    Il Presidente della Giunta regionale,salvo che lo statuto regionale disponga
    diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto
    nomina e revoca i componenti della Giunta
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    Art. 132
    Com'è:

    ART. 132
    Si può con legge costituzionale,sentiti i Consigliregionali, disporre la fusione
    di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione
    d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino
    almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
    approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
    Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della
    Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati
    espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i
    Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta,
    siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra


    Come diventa:

    ART. 132.
    Si può con legge costituzionale,sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione
    di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione
    d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino
    almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
    approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
    Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della
    Provincia o delle Province interessate
    e del Comune o dei Comuni interessati
    espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i
    Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta,
    siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra
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    Art. 133
    Com'è:

    Art. 133.

    Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di
    nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi
    della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa
    Regione.
    La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con sue leggi
    istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro
    circoscrizioni e denominazioni.


    Come diventa:

    Art. 133.

    Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di
    nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi
    della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa
    Regione.

    La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con sue leggi
    istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro
    circoscrizioni e denominazioni.
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    Art. 134
    Com'è:

    ART. 134.
    La Corte costituzionale giudica:
    sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e
    degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
    sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, e su quelli tra lo Stato
    e le Regioni, e tra le Regioni;
    sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma
    della Costituzione.

    Come diventa:


    ART. 134.
    La Corte costituzionale giudica:
    sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e
    degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
    sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, e su quelli tra lo Stato
    e le Regioni, e tra le Regioni;
    sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma
    della Costituzione.
    La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma
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    00 01/02/2016 19:27
    Questa è la riforma della Costituzione voluta da Renzi.

    Ognuno ne tragga le conclusioni e giudichi come votarla ad ottobre prossimo.


    Io propongo di porla in questa maniera: immaginate che al governo ci vada la persona che più considerate pericolosa per il vostro futuro.
    Con questi nuovi poteri cosa sarà in grado di fare?
    Se vi va bene andate a votare si, altrimenti votate per il no.
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    Ora le mie conclusioni: un Senato nominato, fatto di persone scelte già a tavolino non ha senso. Tanto meglio sarebbe stato abolirlo del tutto. Io vedo un grosso squilibrio tra i poteri dell'esecutivo e gli altri due poteri dello stato (legislativo e giudiziario).

    C'è l'auto assoluzione dei senatori tramite il proprio regolamento della possibilità di svolgere il proprio mandato.

    Viene triplicato il numero di firme da raccogliere per le iniziative di legge e la verifica regolata dai regolamenti delle camere.

    Cambia il referendum con un meccanismo un po' perverso: se a proporlo sono almeno 800.000 cittadini, il quorum del referendum è il 50 % delle ultime elezioni politiche, altrimenti il quorum è il solito (50% aventi diritto): perchè non fissarlo così per tutti i referendum? O meglio perchè non abolire il quorum?

    I decreti delegati sono stabiliti per legge. Viene meno l'eccezionalità della delega del parlamento al governo.

    Questa "I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari" fa paura solo a leggerla.



    Se lo stesso identico programma lo avesse presentato Berlusconi, ci sarebbero le barricate per strada e gente che si straccerebbe le vesti per attentato alla Costituzione.
    Ma lo ha fatto il Pd e allora ...

    Se poi ci aggiungiamo il nuovo sistema elettorale, si pone nelle mani di un solo uomo (chiunque esso sia) il destino della nazione.


    Io voterò no al referendum
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    Uepino non è Schettino...è rimasto a bordo fino all'ultimo
    Ka cimm a fe?


    Ciao Clara
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