ClanDestiny (le pecorelle smarrite)

La riforma (???) della Costituzione

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    00 27/01/2016 18:16
    Art. 82
    Com'è:

    Art. 82.

    Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su materie di pubblico
    interesse.
    A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata
    in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La
    commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli
    stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.


    Come diventa:

    Art. 82. – La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.
    A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria
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    Art. 83
    Com'è:

    Art. 83.

    Il Presidente della Repubblica e' eletto dal Parlamento in seduta
    comune dei suoi membri.
    All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal
    Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza
    delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
    L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio
    segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo
    scrutinio e' sufficiente la maggioranza assoluta


    Come diventa:

    Art. 83.

    Il Presidente della Repubblica e' eletto dal Parlamento in seduta
    comune dei suoi membri.
    All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal
    Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza
    delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

    L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio
    segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo
    scrutinio e' sufficiente la maggioranza assoluta
    Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti
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    Art. 85
    Com'è:

    Art. 85.

    Il Presidente della Repubblica e' eletto per sette anni.
    Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della
    Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i
    delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della
    Repubblica.
    Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro
    cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione
    delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del
    Presidente in carica.


    Come diventa:

    Art. 85.

    Il Presidente della Repubblica e' eletto per sette anni.
    Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della
    Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i
    delegati regionali
    , per eleggere il nuovo Presidente della
    Repubblica.
    Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune
    Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro
    cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione
    delle Camere nuove.
    Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova Nel frattempo sono prorogati i poteri del
    Presidente in carica.
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    Art. 86
    Com'è:

    Art. 86.

    Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli
    non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
    In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del
    Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati
    indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro
    quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono
    sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.


    Come diventa:

    Art. 86.

    Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli
    non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei Deputati.
    In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del
    Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato
    indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro
    quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei Deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.
    [Modificato da uepino 27/01/2016 18:48]
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    Art. 88
    Com'è:

    Art. 88.

    Il Presidente della Repubblica puo', sentiti i loro Presidenti,
    sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
    Non puo' esercitare tale facolta' negli ultimi sei mesi del suo
    mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi
    sei mesi della legislatura.


    Come diventa:


    Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati
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    Art. 94
    Com'è:


    Art. 94.

    Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
    Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione
    motivata e votata per appello nominale.
    Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle
    Camere per ottenerne la fiducia.
    Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del
    Governo non importa obbligo di dimissioni.
    La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei
    componenti della Camera e non puo' essere messa in discussione prima
    di tre giorni dalla sua presentazione.

    Come diventa:

    Art. 94.

    Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei Deputati.
    La fiducia è accordata o revocata mediante mozione
    motivata e votata per appello nominale.
    Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzi alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
    Il voto contrario della Camera dei Deputati su una proposta del
    Governo non importa obbligo di dimissioni.
    La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei
    componenti della Camera dei Deputati e non puo' essere messa in discussione prima
    di tre giorni dalla sua presentazione.
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    Art. 96
    Com'è:

    Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri,
    anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
    nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria,
    previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei
    deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale


    Come diventa:

    Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri,
    anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
    nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria,
    previa autorizzazione della Camera dei
    deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale
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    Art. 97
    Com'è:

    ART. 97.
    Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento
    dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità
    del debito pubblico.
    I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in
    modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
    Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
    attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
    Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso,
    salvo i casi stabiliti dalla legge.

    Come diventa:

    ART. 97.
    Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento
    dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità
    del debito pubblico. 15
    I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione
    Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
    attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
    Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso,
    salvo i casi stabiliti dalla legge
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    00 27/01/2016 19:00
    Art. 99
    Com'è:

    Art. 99.

    Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto, nei
    modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle
    categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza
    numerica e qualitativa.
    E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e
    secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
    Ha l'iniziativa legislativa e puo' contribuire alla elaborazione
    della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i
    limiti stabiliti dalla legge.


    Come diventa:


    ABROGATO
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    Art. 114
    Com'è:

    Art. 114. - La Repubblica e' costituita dai Comuni, dalle Province,
    dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
    I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni sono enti
    autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi
    fissati dalla Costituzione.
    Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina
    il suo ordinamento


    Come diventa:

    Art. 114. - La Repubblica e' costituita dai Comuni,
    dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
    I Comuni, le Citta' metropolitane e le Regioni sono enti
    autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi
    fissati dalla Costituzione.
    Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina
    il suo ordinamento
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    Art. 116
    Com'è:

    Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
    Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste
    dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i
    rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
    La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita dalle Province
    autonome di Trento e di Bolzano.
    Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le
    materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate
    dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l),
    limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s),
    possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su
    iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel
    rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge e' approvata
    dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di
    intesa fra lo Stato e la Regione interessata


    Come diventa:

    Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
    Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste
    dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i
    rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
    La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita dalle Province
    autonome di Trento e di Bolzano.
    Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata
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    Art. 117
    Com'è:

    ART. 117.
    La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto
    della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
    e dagli obblighi internazionali.
    Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
    a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
    dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica
    dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
    b) immigrazione;
    c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
    d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni
    ed esplosivi;
    e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
    concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile
    dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici;
    22 perequazione
    delle risorse finanziarie;
    f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
    elezione del Parlamento europeo;
    g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e
    degli enti pubblici nazionali;
    h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
    locale;
    i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
    33
    l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
    giustizia amministrativa;
    m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
    i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
    territorio nazionale;
    n) norme generali sull’istruzione;
    o) previdenza sociale;
    p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
    di Comuni, Province e Città metropolitane;
    q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
    r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
    informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione
    statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
    s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
    Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali
    e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela
    e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni
    scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
    professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione
    per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
    sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti
    civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
    produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza
    complementare e integrativa; 23 coordinamento della finanza pubblica
    e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali
    e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse
    rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
    agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente
    spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione
    dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
    Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
    espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
    Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di
    loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli
    34
    atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli
    accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle
    norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità
    di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
    La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
    esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle
    Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
    hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e
    dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
    Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
    parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica
    e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche
    elettive.
    La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore
    esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
    comuni.
    Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con
    Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
    disciplinati da leggi dello Stato


    Come diventa:

    Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
    Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
    a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
    b) immigrazione;
    c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
    d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
    e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
    f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
    g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;
    h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
    i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
    l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
    m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;
    n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
    o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;
    p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
    q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;
    r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
    s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
    t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;
    u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
    v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
    z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
    Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.


    Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.
    Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
    La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.
    Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
    La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
    Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato
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    Art. 118
    Com'è:

    ART. 118.
    Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
    l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane,
    Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed
    adeguatezza.
    I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
    proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale,
    secondo le rispettive competenze.
    La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle
    materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina
    inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela
    dei beni culturali.
    Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma
    iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività
    di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

    Come diventa:

    ART. 118. 24
    Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province , Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
    Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori

    I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
    La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
    Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma
    iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività
    di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
    [Modificato da uepino 01/02/2016 18:12]
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    Art. 119
    Com'è:

    ART. 119. 25
    I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
    finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci,
    e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari
    derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.
    I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
    Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con
    la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
    e delsistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
    tributi erariali riferibile al loro territorio.
    La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione,
    per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
    Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai
    Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare
    integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
    Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale,
    per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio
    dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
    esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua
    interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane
    e Regioni.
    I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio
    patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla
    legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare
    spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento
    e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione
    sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui
    prestiti dagli stessi contratti.

    Come diventa:

    Art. 119. – I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
    I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
    La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
    Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni.
    Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.
    I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti
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    00 01/02/2016 18:17
    Art. 120
    Com'è:

    ART. 120.
    La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito
    tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi
    modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né
    limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
    nazionale.
    36
    Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane,
    delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
    internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave
    per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
    dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei
    livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo
    dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure
    atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
    principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

    Come diventa:

    ART. 120.
    La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito
    tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi
    modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né
    limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
    nazionale.
    36
    Il Governo , acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane,
    delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
    internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave
    per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
    dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei
    livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo
    dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure
    atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
    principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente.
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    00 01/02/2016 18:21
    Art. 122
    Com'è:

    ART. 122.
    Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del
    Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri
    regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei
    principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce
    anche la durata degli organi elettivi.
    Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una
    Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro
    Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
    Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
    I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
    espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
    Il Presidente della Giunta regionale,salvo che lo statuto regionale disponga
    diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto
    nomina e revoca i componenti della Giunta.

    Come diventa:


    ART. 122.
    Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del
    Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri
    regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei
    principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce
    anche la durata degli organi elettivi.
    Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una
    Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro
    Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
    Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
    I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
    espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
    Il Presidente della Giunta regionale,salvo che lo statuto regionale disponga
    diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto
    nomina e revoca i componenti della Giunta e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i princìpi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
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    00 01/02/2016 18:24
    Art. 126
    Com'è:

    ART. 126.
    Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento
    del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta
    che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di
    legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni
    di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione
    di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti
    con legge della Repubblica.
    Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente
    della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto
    dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta
    dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione
    prima di tre giorni dalla presentazione.
    L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della
    Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento
    permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano
    le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni
    caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza
    dei componenti il Consiglio.


    Come diventa:

    ART. 126.
    Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento
    del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta
    che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di
    legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni
    di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica.
    Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente
    della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto
    dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta
    dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione
    prima di tre giorni dalla presentazione.
    L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della
    Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento
    permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano
    le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni
    caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza
    dei componenti il Consiglio.
    [Modificato da uepino 01/02/2016 18:25]
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    Art. 135
    Com'è:

    ART. 135.
    La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un
    terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta
    comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
    I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo
    delle giurisdizionisuperiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari
    di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.
    I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti
    per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente
    nominati.
    Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio
    delle funzioni.
    La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla
    legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile,
    fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
    L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del
    Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di
    avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
    Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono,
    oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco
    di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento
    compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite
    per la nomina dei giudici ordinari.

    Come diventa:

    ART. 135.
    La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un
    terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta
    comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
    La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica
    I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo
    delle giurisdizionisuperiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari
    di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.
    I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti
    per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente
    nominati.
    Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio
    delle funzioni.
    La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla
    legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile,
    fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
    L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del
    Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di
    avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
    Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono,
    oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco
    di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore deputato, che il Parlamento
    compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite
    per la nomina dei giudici ordinari.
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    00 01/02/2016 18:51
    Art. 58
    Com'è:

    Art. 58.

    I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli
    elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di eta'.
    Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il
    quarantesimo anno.

    Come diventa:

    Abrogato
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    00 01/02/2016 18:53
    Art. 61
    Com'è:

    Art. 61.

    Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni
    dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il
    ventesimo giorno dalle elezioni.
    Finche' non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri
    delle precedenti.


    Come diventa:

    Art. 61. – L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.
    Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente
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    Uepino non è Schettino...è rimasto a bordo fino all'ultimo
    Ka cimm a fe?


    Ciao Clara
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