Com'è:
Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni
dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il
ventesimo giorno dalle elezioni.
Finche' non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri
delle precedenti.
Come diventa:
Art. 61. – L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.
Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente
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Uepino non è Schettino...è rimasto a bordo fino all'ultimo
Ka cimm a fe?
Ciao Clara