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La riforma (???) della Costituzione

Ultimo Aggiornamento: 01/02/2016 19:55
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01/02/2016 18:24

Art. 126
Com'è:

ART. 126.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento
del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta
che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di
legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni
di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione
di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti
con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto
dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta
dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione
prima di tre giorni dalla presentazione.
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della
Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento
permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano
le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni
caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza
dei componenti il Consiglio.


Come diventa:

ART. 126.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento
del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta
che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di
legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni
di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto
dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta
dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione
prima di tre giorni dalla presentazione.
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della
Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento
permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano
le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni
caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza
dei componenti il Consiglio.
[Modificato da uepino 01/02/2016 18:25]
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Uepino non è Schettino...è rimasto a bordo fino all'ultimo
Ka cimm a fe?


Ciao Clara

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