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La riforma (???) della Costituzione

Ultimo Aggiornamento: 01/02/2016 19:55
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01/02/2016 18:17

Art. 120
Com'è:

ART. 120.
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito
tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi
modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né
limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
nazionale.
36
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane,
delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave
per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo
dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure
atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Come diventa:

ART. 120.
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito
tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi
modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né
limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
nazionale.
36
Il Governo , acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane,
delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave
per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo
dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure
atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente.
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Uepino non è Schettino...è rimasto a bordo fino all'ultimo
Ka cimm a fe?


Ciao Clara

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