Com'è:
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica e' eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della
Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i
delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della
Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione
delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del
Presidente in carica.
Come diventa:
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica e' eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della
Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento
e i
delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della
Repubblica.
Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione
delle Camere nuove. Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova Nel frattempo sono prorogati i poteri del
Presidente in carica.
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Uepino non è Schettino...è rimasto a bordo fino all'ultimo
Ka cimm a fe?
Ciao Clara