Com'è:
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, puo'
con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere
promulgata.
Come diventa:
Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.
Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata
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Uepino non è Schettino...è rimasto a bordo fino all'ultimo
Ka cimm a fe?
Ciao Clara