00 01/02/2016 19:01
Art. 81
Com'è:

ART. 81. 11
Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio,
tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti
del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata
a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi
eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per
farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per
legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti
ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità
del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti
con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

Come diventa:

ART. 81. 11
Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio,
tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti
del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei Deputati adottata
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi
eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per
farvi fronte.
La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per
legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti
ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità
del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti
con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della
Camera dei deputati
, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.
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Uepino non è Schettino...è rimasto a bordo fino all'ultimo
Ka cimm a fe?


Ciao Clara